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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24-bis.01. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
24-bis.01.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».