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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.6. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
23.6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le banche e le società finanziarie non possono procedere alla vendita singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.