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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.4. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
23.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il valore economico delle passività emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena di cui alle lettere da a) a m) del comma 3 è utilizzato a compensazione del debito qualora si accerti che l'acquirente delle emissioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultasse debitore insolvente della medesima banca. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alla persona fisica acquirente delle emissioni che svolgeva un ruolo di amministratore o dirigente di società di capitali o di persone di qualsiasi forma giuridica che risultasse debitrice insolvente della medesima banca alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche per le emissioni detenute dagli amministratori e funzionari della medesima banca la cui condotta professionale ha determinato lo stato di crisi dell'Emittente, qualora accertata dall'Autorità competente.
  3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter per debitore insolvente si intende il debitore che si trovi nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo.