Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Clausola sociale).
1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a mantenere i livelli occupazionali e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti.