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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.02. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
22.02.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza).

  1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio.