Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza).
1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio.