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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Nazionalizzazione).

  1. Se la banca dispone di un valore Common equity tier 1 inferiore al 14 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare le modalità di trasferimento delle relative azioni.

  Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  5-sexies. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente articolo.
  5-septies. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
  5-octies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2017 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANGI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  5-novies. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 5-octies, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.