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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.5. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
19.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al comma 2 solo a seguito dell'avvenuto ristoro di tutti gli obbligazionisti diversi dagli investitori professionali che abbiano perso in modo parziale o totale il proprio investimento in strumenti finanziari subordinati acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, se emessi da istituti bancari italiani in data precedente al 1o gennaio 2016, sottoposti all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  2-ter. Il ristoro di cui al comma precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal Fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotti il valore di eventuali cedole già pagate e l'eventuale differenza tra il rendimento del titolo e quello di un titolo di Stato simile per durata e tipo di investimento emesso nello stesso periodo.