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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.03. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
19.03.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per un valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica partecipanti al capitale sociale della società veicolo».

Art. 19-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. Per i soggetti la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di cui al presente comma: obbligazioni di valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di azioni: warrant le cui caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle quattro banche finite in risoluzione.

  La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale».