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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.2. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
14.2.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro sei mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.