All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – (Separazione dei modelli bancari). – 1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e di differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari e il divieto per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti recanti norme per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente al fine di:
a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.