stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.6. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
8.6.(nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «Ciascun ente locale» sono aggiunte le seguenti: «pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e»;
   b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».

  2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada».