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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
7.1.(nuova formulazione)
approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

  Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

Art. 93-bis.

  1. È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché l'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
  3. Alla violazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio. Qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
  4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
  5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.».