Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.».