All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».