Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati).
1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equi paggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le caratteristiche tecnico –costruttive e funzionali del dispositivo di allarme antiabbandono di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.