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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.05. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
01.05.
approvato
(nuova ulteriore formulazione)

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al comma 4, lettera c) dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».
  2. Al comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».