Premettere il seguente:
Art. 01.
1. Al comma 4, lettera c) dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».
2. Al comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».