Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada).
All'articolo 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma».