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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
4.02.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazione, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione.».