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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
2.04.(nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.