Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni).
1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».