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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.0100. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
13.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 31 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, lettera g-bis), i numeri» 80 e 193» sono soppressi;
   b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8».

  2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture.»;
   b) al comma 2-bis le parole «commi 1, 2 e 3»sono sostituite dalle seguenti «commi 1 e 2»;
   c) il comma 3 è soppresso.

Il Relatore