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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2017  [ apri ]
1.01.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
  3-quater. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.».