Premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-bis) aggiungere il seguente:
«53-ter) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada;».