stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.0101. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 423

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2017  [ apri ]
13.0101.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta.».

Il Relatore