Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.