Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Le Amministrazioni titolari di programmi comunitari che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei, contabilizzano le risorse finanziarie tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro da registrare come contributi dall'Unione europea, escluse le risorse in relazione alle quali risultano beneficiari finali. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.