Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Per il biennio 2017-2018, per le finalità volte al superamento del precariato, le Regioni e gli enti territoriali che hanno avviato le procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono concludere le procedure in essere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.