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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
7.014.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area della città di Matera).

  1. In considerazione della proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, è costituita nell'area della città una Zona economica speciale (ZES), al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento nelle ZES di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza.
  2. La Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Matera definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1o gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale. Sono escluse le imprese che operano nel settori finanziario, bancario e assicurativo.
  4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

  5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere a) e b), riconosciute nella misura del 50 per cento, e d), riconosciuta nella misura del 30 percento. La Regione Basilicata può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare l'arco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, destinate al sostegno dell'obiettivo convergenza.
  6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Basilicata;
   c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e per Matera capitale europea della cultura 2019.