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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Definizione del termine per l'espletamento di misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della Protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 2017.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 700.000 per l'anno 2017 e di euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.