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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
6.010.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito fondo da ripartire tra i Comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 200 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo comma, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei Comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.