Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).
1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
2. All'onere di cui al comma 1, per un importo pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per un importo pari a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.