Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nette legge 15 dicembre 2016, n. 229).
1. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro».