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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.012.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura).

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agroalimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, capoverso articolo 603-bis, primo comma, numero 2, la parola: «anche» è soppressa;
   b) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, all'alinea, le parole: «una o più» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due»;
   c) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di» sono inserite le seguenti: «gravi e reiterate».

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia, dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenuti all'articolo 1, capoverso articolo 603-bis come modificate dal presente articolo.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.