Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Allo scopo di finanziare le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad attività di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, è istituito un fondo denominato interventi urgenti per la rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo e nel suolo e per il ripristino dello stato dei luoghi, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.