Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle».