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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).

  1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del programma pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
  2. Alle medesime finalità di cui al comma 1 concorrono anche le risorse derivanti dai processi di revoca di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi agli investimenti in ammodernamento tecnologico.
  3. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta con proprio decreto un piano specifico di intervento, a valere sul complesso delle risorse di cui al presente articolo, che prevede le modalità ed i tempi di attuazione dello stesso.