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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
7.021.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. La dichiarazione di cui al periodo precedente deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.».
  2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza dei predetto termine, gli effetti sospensivi prodottisi a norma delle disposizioni del comma 9-ter nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti di sospensione prodottisi sino al 31 marzo 2017.