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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
7.018.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inteneriti a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare tassativamente entro il 31 maggio 2017 sulla base delle richieste pervenute da parte delle regioni sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».