Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto nel saldo tra entrate e uscite in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea.