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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.22.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:
  «15-ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 15-bis, qualora un'impresa o un'agenzia che svolga esclusivamente la fornitura di lavoro temporaneo presenti squilibri di bilancio accompagnati dalla presenza di giornate di mancato avviamento riconducibili a carenze di specifiche professionalità e ad andamenti della domanda caratterizzati da frequenti ed elevate variabilità giornaliere, al fine di sostenere l'occupazione, l'operatività e l'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può erogare contributi alla formazione degli organici operativi nei limiti dei costi complessivamente sostenuti dal soggetto autorizzato nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15. Tutti i contributi indicati non possono eccedere l'occorrente all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, non possono eccedere il 10 per cento delle entrate derivanti dalle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e sono limitati ai bilanci 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente,
  al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;
  al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000: l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;
  al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.