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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.20.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire un efficiente ed efficace controllo del fenomeno riguardante l'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, tutelando una quota importante di spesa pubblica erogata a sostegno delle politiche di coesione sociale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, effettuate dai medici iscritti nelle liste speciali, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impiegate dall'INPS stesso prima della entrata in vigore della suddetta legge.
  10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 10-bis e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso Istituto, le risorse finanziarie residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.
  10-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.