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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.12.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:
  8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15-bis le parole: «nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo» sono soppresse;
   b) dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti:
  15-ter. In caso di squilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, l'Ente gestore del porto può erogare contributi alla formazione degli organici operativi nei limiti dei costi complessivamente sostenuti dal predetto soggetto nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota del 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15.
  15-quater. I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere l'occorrente all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo».