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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48, comma 1-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-bis. 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis le ritenute relative al mese di gennaio non sono oggetto di rimborso ed il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017.».