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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. È concessa nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in favore:»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiungete le seguenti: «e di 250 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» e dopo le parole: «All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 270 milioni di euro per l'anno 2017,»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 520 milioni di euro per l'anno 2017,».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.