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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni in materia di energie rinnovabili).

  1. Al fine di rendere operativi i meccanismi agevolativi vigenti e assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno, entro il 30 giugno 2017, di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, nonché per avviare politiche per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149 la cifra «2020» è sostituita dalla seguente «2021» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   b) al comma 150 le parole «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal comma 1, primo capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» e le parole «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   c) al medesimo comma 150 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ferma restando la copertura finanziaria esistente non riferibile al gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica, la produzione annua di energia incentivata non potrà essere in ogni caso superiore all'80 per cento di quella risultante dalla media dell'ultimo triennio intero di esercizio degli impianti»;
   d) al comma 151 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».