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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

  1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Laddove, per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo di un determinato sito risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del presente decreto, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale, di cui al comma 1, lettera c), dovrà avvenire secondo modalità idonee a prevenire emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzabili per il sito in cui i materiali sono riutilizzati. Tali materiali, qualora non riutilizzati nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, sono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti».