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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.032.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, su richiesta degli enti beneficiari, per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalle citate disposizioni, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista. Le predette richieste devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 1 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione dei predetti decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  3. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta degli enti beneficiari, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalla citata disposizione, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 3 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto. Lo schema di decreto è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

ident. 3.033.