stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.023.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute per interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del gennaio 2017).

  1. Per l'anno 2017, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 465 e seguenti della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, non sono considerate, nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per gli interventi urgenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e in quelle interessate dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
   a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro;
   c) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi del successivo articolo 7-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Entro il 31 marzo 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa – si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.