Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali».