Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 22, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate».